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ristrutturazione ecosostenibile, riqualificazione energetica, superbonus110

La rubrica HouseVerde risponde ai tuoi dubbi sul #superbonus.
Hai qualche domanda? Scrivi a info@houseverde.it.

Con il Superbonus gli interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza antisismica degli edifici godranno di un’aliquota di detrazione pari al 110% del costo degli interventi effettuati.

Questa aliquota si applicherà̀ alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il beneficiario potrà̀ scegliere se utilizzare la detrazione spettante in cinque quote annuali di pari importo, se optare per lo sconto in fattura applicato dall’impresa o dalle imprese, oppure per la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito con facoltà̀ di successiva cessione.

L’impresa o le imprese, che effettueranno lo sconto, acquisiranno un credito d’imposta pari al 110% dello sconto applicato in fattura. Tale credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione sempre in cinque quote annuali di pari importo.

Aderendo al patto con la natura di HouseVerde, si potrà cedere al partner di Innovatec che ha realizzato gli interventi, il credito derivante da tutte le detrazioni fiscali ottenibili secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile e corrispondere, anche in forma rateizzata, solo l’importo rimanente della spesa totale.

Innovatec si impegna ad acquistare dal partner il credito fiscale del condominio/villa, permettendo di ottenere subito il beneficio economico dato dalla detrazione sull’importo complessivo dei lavori a seconda del bonus utilizzato:
Superbonus (fino al 110%),
Ecobonus (70-75%),
Sismabonus (75-85%) ed
Ecosismabonus (80-85%).

 

Si tratta di una serie di elementi edili prefabbricati che vengono applicati direttamente sulla facciata dell’edificio. Una volta terminato il lavoro di applicazione, l’edificio si presenta all’esterno come una normale costruzione intonacata che è dotata però di un “guscio” protettivo isolante in grado di far diminuire sensibilmente il consumo di combustibile necessario al riscaldamento, riducendo la dispersione termica attraverso i muri esterni.

Il Certificato di Idoneità Statica è un documento che attesta le condizioni di sicurezza delle strutture di un fabbricato.

Il CIS può essere rilasciato da un tecnico, ingegnere o architetto, regolarmente abilitato alla professione e iscritto al proprio Albo di appartenenza.

  • Le persone fisiche per la propria abitazione;
  • I condomìni;
  • Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti che hanno di fatto le stesse finalità sociali e che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing, per interventi realizzati su immobili (di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni) adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Fonte: Il Sole 24 ore “Bonus 110% la guida completa”

Si, salvo l’ipotesi in cui l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, o gli interventi strutturali siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali.

In tali casi, la detrazione o il credito d’imposta al 110% si applica a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’ecobonus, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, ferma restando la condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di 2 classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Interventi ammessi sono quelli per l’incremento dell’efficienza energetica degli edifici e per la realizzazione di misure antisismiche. A queste tipologie di lavori “trainanti”, poi, se ne possono aggiungere altri purché eseguiti congiuntamente: ad esempio installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Parti comuni di edifici condominiali, unità immobiliari indipendenti e singole unità immobiliari (fino a un massimo di due). Sono esclusi gli interventi su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Per accedere alla detrazione, gli interventi devono assicurare:

  • il miglioramento di ALMENO 2 CLASSI ENERGETICHE dell’edificio, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE)

oppure, se non possibile

  • il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE)

La cessione o lo sconto in fattura, alternativi alla detrazione, si possono applicare anche per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate) e per installazione di impianti solari fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (lavori 2020 e 2021), sempre con la possibilità di successive cessioni da parte del cessionario.

Nella nuova misura governativa rientrano le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per l’esecuzione su condomini o case private di alcuni interventi (cosiddetti trainanti).

L’Ecobonus al 110% ingloba una serie di precedenti agevolazioni per i lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico e ne prevede di nuovi, a condizione che siano realizzati insieme ad almeno uno dei tre maxi-interventi detti “trainanti”:

  1. Cappotto Termico
  2. Caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio
  3. Pompe di calore per edifici unifamiliari

No, le detrazi9oni fiscali del sismabonus si basano sulla premialità: ovvero più viene migliorata la sicurezza dell’edificio dal punto di vista strutturale e sismico (rappresentata su 8 livelli da A+ a G), più vantaggioso il beneficio; rispetto al bonus base del 50% la detrazione si innalza dal 70 all’85%. Tuttavia, dal 1° luglio 2020 è possibile un ulteriore potenziamento dato dal superbonus del 110% che, eliminando la premialità e inserendo verifiche tecniche e fiscali più stringenti, porta al 110% qualsiasi detrazio9ne legata a opere strutturali, sia statiche che di miglioramento sismico.

Fonte: Il Sole 24 ore “Bonus 110% la guida completa”

No, si può installare anche una caldaia a condensazione ad alta efficienza.

Sì, con la norma del Superbonus, è possibile effettuare alcuni interventi di ristrutturazione (riqualificazione energetica e antisismico) senza alcun esborso monetario optando, secondo le modalità stabilite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in luogo della detrazione fiscale, per lo sconto in fattura.

In questo caso, l’impresa riceverà un credito d’imposta pari al 110% del valore dello sconto applicato in fattura.

No, è prevista dal Decreto la possibilità di implementare sistemi di accumulo incentivati al 110% che vadano ad immagazzinare l’energia non autoconsumata istantaneamente

 

L’impresa potrà̀ utilizzare direttamente il credito d’imposta in compensazione in F24 in cinque quote annuali o, potrà̀ cederlo a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, etc.).

Occorre il rilascio dell’asseverazione da parte il tecnico abilitato, che certifichi che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità̀ delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Inoltre, nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione o dello sconto in fattura, il beneficiario dovrà̀ anche ottenere il visto di conformità̀ sui presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale. Il visto di conformità̀ è rilasciato dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Sì, rientrano nel Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dell’edificio, purché non si modifichi la volumetria dell’edificio, ai sensi del comma 1 lettera d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001.